Nella giornata del g 08/11/2024 FIDCA Udine ricorda i Caduti di Santa Maria Margherita al Gruagno,presente Antonello Quattrocchi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE.
LA FIDCA di Udine ha relazionato sulla Giornata Internazionale delle Nazioni Unite all'Università di Udine con i Soci Giuseppe Troilo e Antonello Quattrocchi.
A seguire parte della Relazione.
Un cordiale saluto anche da parte di
Antonello Quattrocchi impegnato altrove per compiti istituzionali e che
comunque non ha fatto mancare il suo contributo a questa occasione mediante una
breve relazione che vi leggerò.
L’ONU
NEL MONDO
Le capacità degli organi delle Nazioni Unite di incidere sulla sorte di un
conflitto in corso sono alquanto ridotte. Occorre interrogarsi sull’esigenza di
una riforma.
Come stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, il compito principale della
sua Organizzazione (Onu) è quello di salvare le future generazioni dal flagello
della guerra. Tuttavia, non di rado sono emersi i limiti istituzionali dell’Onu
nel perseguire siffatto mandato.
La recente invasione dell’Ucraina da parte della Russia nella notte del 23
febbraio 2022 ha ulteriormente riacceso il
dibattito sulla capacità delle Nazioni Unite – soprattutto nella veste dei suoi
organi più rappresentativi – di fronteggiare situazioni di crisi politiche
internazionali.
È evidente come tale dibattito tragga l’origine dal mancato contenimento
dell’invasione bellica, nonostante la vertiginosa escalation degli
eventi a seguito del riconoscimento pubblico delle Repubbliche di Donetsk e
Luhansk da parte del presidente russo, avvenuto il 22 febbraio 2022.
Ciò non significa che l’Onu non abbia preso alcun provvedimento. Anzi, nei
limiti delle proprie capacità decisionali, l’organizzazione ha espressamente
qualificato come illegittimo l’atteggiamento della Russia.
Il potere di veto dei membri del Consiglio di Sicurezza blocca i caschi blu
Il riferimento al perimetro dei poteri decisionali non è però casuale.
Difatti, il Consiglio di Sicurezza – ossia l’unico organo dotato del potere di
adottare le misure cogenti “per il mantenimento della pace e la sicurezza
internazionale” ai sensi del Capitolo VII della Carta Onu – può deliberare una
missione militare dei caschi blu o autorizzare l’intervento armato della
coalizione degli Stati volenterosi solamente nel caso in cui nessuno dei cinque
membri permanenti eserciti il proprio potere di veto.
Tra questi membri – oltre a Stati Uniti, Cina, Inghilterra e Francia –
figura anche la Russia. Proprio il veto di quest’ultimo Stato ha impedito al Consiglio di Sicurezza di
adottare la risoluzione S/2022/155 del 25 febbraio 2022, che avrebbe qualificato il suo intervento
militare come lesivo del divieto dell’uso della forza sancito dall’art. 2,
para. 4, della Carta Onu.
Tale condotta si pone, del resto, in linea con quella di altre grandi potenze, al fine di tutelare
i propri interessi politici, come già avvenuto in occasione di precedenti
conflitti armati, tra cui in particolare quello riguardante la Siria, al cui
contrasto la Russia ha sempre espresso un voto negativo.
L’unica possibilità di aggirare il potere di veto è rappresentata da un
intervento suppletivo dell’Assemblea generare dell’Onu in termini prospettati
dalla sua risoluzione Uniting for Peace del 1950, emanata a seguito dell’invasione
della Corea del Sud da parte della Corea del Nord avvenuta nello stesso anno.
Ai sensi di tale risoluzione, l’Assemblea generale può adottare misure
necessarie per il mantenimento della pace internazionale – comprese quelle
implicanti l’uso della forza armata – laddove il Consiglio di sicurezza sia
impedito nell’esercizio delle proprie funzioni dal veto di uno dei suoi membri
permanenti.
L’intervento suppletivo dell’Assemblea generale ha avuto valore solo
simbolico
Ed è stata esattamente questa la strada scelta dall’Assemblea generale
– sollecitata dal Consiglio stesso peraltro – che con la risoluzione del 2 marzo 2022 ha definito l’intervento militare in Ucraina in
violazione dei principi di diritto internazionale, intimando alla Russia
l’immediata cessazione delle ostilità e il ritiro completo delle truppe.
Cionondimeno, tale intervento si è limitato ad una condanna più che altro
simbolica. Difatti, nessun potere suppletivo del Consiglio di Sicurezza è stato
esercitato né in termini di soluzione pacifica delle controversie, ad esempio
mediante la nomina di un mediatore, né mediante il ricorso all’uso della forza,
pur sempre previsto dalla risoluzione Uniting for Peace.
Siffatte soluzioni non sono però precluse in futuro; la risoluzione
dell’Assemblea generale prevede, infatti, al paragrafo 16 la possibilità di
essere aggiornata su richiesta degli Stati parti. Tuttavia, in sei mesi
successivi alla sua adozione, nessun ulteriore provvedimento è stato preso.
Esistono quindi ridotte capacità degli organi delle Nazioni Unite di
incidere sulla sorte di un conflitto in corso. Occorre quindi interrogarsi
sull’esigenza di una riforma.
Al di là della complessità del ricorso presentato dallo Stato aggredito, occorre sottolineare
che nonostante il carattere vincolante di tali misure cautelari della Corte,
non è stato attivato alcun meccanismo di controllo sul loro rispetto mediante
l’onere di sottoposizione dei rapporti periodici.
Appare evidente, dunque, come nei casi di impedimento del Consiglio di
Sicurezza, l’effettiva capacità degli organi delle Nazioni Unite di incidere
sulla sorte di un conflitto armato in corso siano alquanto ridotte. A tal
proposito, sarebbe utile interrogarsi sull’esigenza di una riforma del suo processo decisionale, al fine limitare le conseguenze delle
gravi crisi umanitarie per ragioni di politica internazionale.
Sabato 1° aprile la Russia ha assunto la
presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Nella veste di Paese aggressore nella
guerra in Ucraina, da più parti ci si interroga sul ruolo che la Russia può
avere nella supervisione di un organismo creato per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale. Ma secondo diversi esperti le capacità di Mosca di
condizionare l'andamento dei lavori dell'organo sono trascurabili.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite è composto da 15
membri e ognuno di loro ha un voto. Secondo la Carta delle
Nazioni Unite, tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettare le decisioni
del Consiglio. Ogni Stato assume a turno la carica di presidente e la rotazione
avviene ogni mese in ordine alfabetico, in base al nome suo nome scritto in
inglese.
"Non bisogna sovrastimare
l'importanza di questa posizione", ha dichiarato a Euronews Thomas Graham,
che è un illustre collaboratore del Council on Foreign Relations. "Il
presidente del Consiglio presiede sostanzialmente le riunioni e si occupa di
gran parte del lavoro amministrativo, ma ha pochissimo potere per poter influenzare le
decisioni effettive che il Consiglio prende".
L'ultima volta che
la Russia ha avuto la presidenza è stato a febbraio 2023, il mese in cui ha
lanciato l'invasione su larga scala della vicina Ucraina.
I sostenitori
dell'Ucraina e persino i parlamentari vogliono che la Russia sia espulsa dal
Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ma questo è "quasi
impossibile". Sarebbe necessario un voto del Consiglio di
sicurezza e quindi anche della Russia, che però mantiene il diritto veto.
Quindi non succederà".
"La verità è che
se uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza è coinvolto in un
conflitto armato non c'è nulla che il Consiglio di sicurezza possa fare per
fermarlo, perché quello Stato eserciterà il proprio veto come la Russia sta
facendo ora sull'Ucraina, come potrebbe fare la Cina su Taiwan e gli americani
sull'Afghanistan e l'Iraq".
Chiudo con l’auspicio che quanto prima si possa far tacere le armi e dare
voce a un compromesso che possa ristabilire una pace duratura in quelle terre martoriate.
Grazie.
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Passiamo adesso ad altro argomento la cui
trattazione è stata a me delegata
di Giuseppe Troilo Fidca Udine
LO
STATUTO ONU
Diciamo subito che :
Lo Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite è l'accordo
istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). È un trattato e quindi, secondo le normative di diritto
internazionale è vincolante per tutti gli Stati che lo hanno ratificato.
L’incipit del Preambolo della Carta delle Nazioni
Unite recita:
“Noi popoli delle
Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della
guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili
afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali
dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza
dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a
creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano
essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di
vita in una più ampia libertà, ecc..
La Carta
fissa gli obiettivi e
i principi fondamentali della
comunità internazionale:
1. Articolo
1.
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere
efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per
reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire
con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto
internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle
situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul
principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e
prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi
internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di
religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta
al conseguimento di questi fini comuni.
2. Articolo
2.
L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1,
devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti
i suoi Membri.
2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici
risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli
obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia,
non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia
o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza
politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i
fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione
che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto,
e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni
Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.
6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle
Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere
necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza
interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una
procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio
non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo
VII.
3.
La Carta delle Nazioni Unite è il primo atto giuridico
internazionale della storia che apre al riconoscimento giuridico dei diritti
della persona e dei popoli al di là e al di sopra dei confini dello stato.
4. La Carta
delle Nazioni Unite deve considerarsi come la Costituzione della comunità internazionale.